PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituita la provincia di Lamezia Terme, nell'ambito della regione Calabria.
      2. Nella circoscrizione della provincia di Lamezia Terme sono compresi i comuni di: Amato, Carlopoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Girifalco, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, San Mango d'Aquino, San Pietro a Maida, San Pietro Apostolo, Serrastretta, Soveria Mannelli, Tiriolo.

Art. 2.

      1. La sede dell'amministrazione provinciale è stabilita nel comune di Lamezia Terme.

Art. 3.

      1. La provincia di Catanzaro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio, ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione che devono essere trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dalla giunta provinciale, di concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
      3. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 4.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Lamezia Terme e di Catanzaro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.
      2. Le prime elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Lamezia Terme hanno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

      1. I Ministri competenti, sentiti il Ministro dell'interno e la regione Calabria, adottano tutti i provvedimenti occorrenti alla istituzione degli uffici periferici dello Stato nella provincia di Lamezia Terme.
      2. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito della città capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.
      3. Lo statuto stabilisce, altresì, le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della provincia.

Art. 6.

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo di Catanzaro e presso gli altri organi dello Stato e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all' articolo 1, comma 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Lamezia Terme.

Art. 5.

      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si fa fronte mediante riduzione della quota parte dei contributi erariali e ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Catanzaro in proporzione alle popolazioni residenti nelle province interessate, come risulta dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e alle dimensioni territoriali dei due enti.